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In presenza di una circostanziata denuncia alla polizia giudiziaria della natura, della qualita` e del valore dei singoli oggetti trafugati - nella specie il contenuto di una cassetta di sicurezza - della prova che i danneggiati erano effettivamente proprietari degli oggetti che assumono depositati, delle deposizioni testimoniali relative al fatto che gli oggetti erano custoditi in banca, ed in mancanza di ogni prova o indizio contrario - quali
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il fatto che le rivendicazioni non fossero compatibili con le condizioni economiche dei danneggiati, o con la frequenza e la data dei loro accessi alla cassetta (in relazione alla data di acquisto dei vari preziozi, etc.) - il mancato ricorso alle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. al fine di ritenere raggiunta la prova del danno, e` da ritenere illegittimo, ove non venga adeguatamente motivato, trattandosi di danni dei quali e`
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estremamente difficile, se non impossibile fornire la prova storica. Ne` appare giustificato il diniego di ogni attendibilita` ai testimoni legati ai danneggiati da vincoli familiari, considerato che normalmente le persone di famiglia sono le sole che possono essere a conoscenza delle circostanze dedotte, data la riservatezza che circonda i depositi in cassetta di sicurezza.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 28067 del 25 novembre 2008
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